Criminal appeal dismissed as inadmissible because it challenges a sentencing decision rather than the plea agreement itself.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Tailor Osy inadmissible against a first-instance judgment applying a penalty. The appellant argued for a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding the lack of reasoning, but the court held that appeals against plea agreement sentences are strictly limited to specific grounds under Article 448. Since the alleged defect did not fall within these permitted categories, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing judgments in plea agreement cases are admissible only for defects in the expression of the accused's will, lack of correlation between charges and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general reasoning flaws.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAILOR OSY nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 22/10/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA Cdato avviso alle parti; -1.1 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tailor Osy, imputato del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Bologna. Deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consi