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Ordinanza — n. 27775/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27775/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27775/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FLORIO GIANLUCA nato a BENEVENTO il 21/05/1987 r avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; De Fiori° Gianluca ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento che lo ha dichiarato responsabile di cui agli artt. 110 cod. pen., art. 73 comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti e alla dosimetria della pena sono, infatti, insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 27775/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 110 cod. pen., art. 73 comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti e alla dosimetria della pena sono, infatti, insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Parole chiave

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gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza risposta alla petizione allegazioni fattuali non credibili difesa penale pericolo di tortura

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
De Fiori° Gianluca ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento che lo ha dichiarato responsabile di cui agli artt. 110 cod. pen., art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FLORIO GIANLUCA nato a BENEVENTO il 21/05/1987 r avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

De Fiori° Gianluca ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento che lo ha dichiarato responsabile di cui agli artt. 110 cod. pen., art. 73 comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti e alla dosimetria della pena sono, infatti, insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione del giudice d'appello è senz'altro da ritenersi adeguata (pp. 3 e 4), avendo la Corte territoriale, in particolare, illustrato le ragioni per cui l'apporto confessorio dell'imputato non si configurava come "indicatore" di resipiscenza. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore r