Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding legal grounds and factual elements under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Piteo Domenico inadmissible due to a lack of specificity in the grounds presented. The appellant merely requested the annulment of the lower court's decision without detailing specific legal arguments or factual elements supporting his claims. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the mandatory requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal must specify the legal grounds and factual elements supporting the request; generic requests without specific criticism of the reasoning are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITEO DOMENICO nato a BARI il 02/12/1969 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Piteo Domenico ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato quella resa dal Gup del locale Tribunale per il reato di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Lamenta la mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di cui al comma 5 dell'articolo 73 d.P.R. 309/90. Il ricorso è inammissibile per difetto di specficità. L'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.
Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza in alcun modo indicare le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura dell'apparato motivazionale a fondamento della decisione. Questa, peraltro, dà ampia contezza delle ragioni a sostegno del giudizio di responsabilità del ricorrente (pp. 2,3,4 e 5). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore Presi