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Ordinanza — n. 27773/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as defect does not match statutory grounds for plea bargain challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27773/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Hafid Youssef against a Milanese plea bargain sentence inadmissible. Youssef argued for a different legal qualification of the offense under the drug trafficking statute, but the court held this defect was not among the permissible grounds for challenging a plea bargain. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/90: An appeal against a plea bargain judgment is inadmissible if the alleged defect, such as an error in legal qualification, does not fall within the specific statutory exceptions listed in the relevant procedural article.

Parole chiave

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plea bargain appeal legal qualification error inadmissibility grounds drug trafficking offense procedural defect false dichiarazioni senza giuramento accertamento dei fatti momento del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/90
dal Tribunale di Milano in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1- bis, d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
Hafid Youssef ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAFID YOUSSEF nato il 24/10/2002 avverso la sentenza del 26/10/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato anZST3,--are-TDarti;I — udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Hafid Youssef ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1- bis, d.P.R. 309/90. Lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto (mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90). Il ricorso è inammissibile. A norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore g_ Pre 'dente