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Ordinanza — n. 27771/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic grounds lacking specific legal reasons and factual elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27771/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Hamadi Mamadei inadmissible due to a lack of specific legal and factual grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant merely requested annulment without detailing the specific errors in the lower court's reasoning or identifying why mitigating circumstances were wrongly denied. Consequently, the court upheld the conviction for attempted robbery and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. c), cod. proc. pen.; The appeal must specify the legal reasons and factual elements supporting the request; generic invocations without specific criticism of the motivation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds specific legal reasons factual elements Code of Criminal Procedure mitigating circumstances attempted robbery diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, lett. c), cod. proc. pen.
L'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826-01
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMADI MAMADEI nato il 10/01/1987 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Hamadi Mamadei ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato quella resa a seguito di giudizio abbreviato dal Tribunale della stessa città per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 309/90. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità, nonché violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. L'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza in alcun modo indicare le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura dell'apparato motivazionale a fondamento della decisione. Questa, peraltro, dà ampia contezza delle ragioni a sostegno del giudizio di responsabilità del ricorrente (pp. 3 e 4).

Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha offerto adeguata motivazione, dando rilievo a circostanze ritenute preponderanti ai fini del diniego (p. 4). La valutazione è in linea con l'orientamento prevalente espresso in sede di legittimità in base al quale, in tema di riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi al predetto riconoscimento (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826-01).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore I