Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27770/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27770/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27770/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEGAIDI NIZAR nato il 13/08/1994 Il avverso la sentenza dei 04/12/2021 del TRIBUNALE di PADOVAtdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Megaidi Nizar ricorre personalmente avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Padova in ordine al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione per il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. Invero, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente poiché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo Giovanni, Rv. 281475).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 110 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27770/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Deve poi rilevarsi che, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.

Parole chiave

Generato dall'IA
mancata prova di parzialità verdetto di colpevolezza deposizione inattendibile gravi addebiti penali asserzione difendibile onere della prova
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEGAIDI NIZAR nato il 13/08/1994 Il avverso la sentenza dei 04/12/2021 del TRIBUNALE di PADOVAtdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Megaidi Nizar ricorre personalmente avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Padova in ordine al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione per il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. Invero, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente poiché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo Giovanni, Rv. 281475).

Deve poi rilevarsi che, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore I