Criminal appeal against sentencing plea dismissed as inadmissible due to improper grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Fusha Rudenc against the Brescia sentencing plea inadmissible. Rudenc argued for a declaration of non-punishability under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court found this ground irrelevant. The decision relied on Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code, which restricts appeals against sentencing pleas to specific statutory grounds, excluding non-punishability claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing pleas are limited to specific grounds such as the expression of the accused's will or legal qualification errors, thereby excluding claims for a declaration of non-punishability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSHA RUDENC nato il 27/12/1984 avverso la sentenza del 18/12/2021 del TRIBUNALE di BRESCIA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fusha Rudenc, imputato dei delitti di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e 4 L. 110/75, ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Brescia. Deduce violazione di legge e mancanza di motivazione per omessa declaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore Presi e