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Ordinanza — n. 27769/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal against sentencing plea dismissed as inadmissible due to improper grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27769/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Fusha Rudenc against the Brescia sentencing plea inadmissible. Rudenc argued for a declaration of non-punishability under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court found this ground irrelevant. The decision relied on Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code, which restricts appeals against sentencing pleas to specific statutory grounds, excluding non-punishability claims.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing pleas are limited to specific grounds such as the expression of the accused's will or legal qualification errors, thereby excluding claims for a declaration of non-punishability.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing plea appeal non-punishability declaration Criminal Procedure Code improper appeal grounds lesione al piede diritto a un difensore fiduciario

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Deduce violazione di legge e mancanza di motivazione per omessa declaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena.
L. n. 103/2017
art. 444 cod. proc. pen
110/75, ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Deduce violazione di legge e mancanza di motivazione per omessa declaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSHA RUDENC nato il 27/12/1984 avverso la sentenza del 18/12/2021 del TRIBUNALE di BRESCIA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fusha Rudenc, imputato dei delitti di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e 4 L. 110/75, ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Brescia. Deduce violazione di legge e mancanza di motivazione per omessa declaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore Presi e