Ordinanza — n. 27768/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRA GIANMATTEO (CUI 01GQR3V) nato a TORINO il 16/06/1959 avverso la sentenza del 26/07/2021 del GIP TRIBUNALE di CUNEO(dato avviso alle parti«,__ udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Pira Gianmatteo ricorre avverso la sentenza, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di Cuneo, per i reati di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, detenzione illecita di armi e munizionamenti, sequestro di persona e minaccia aggravata. Deduce mancanza della motivazione. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27768/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRA GIANMATTEO (CUI 01GQR3V) nato a TORINO il 16/06/1959 avverso la sentenza del 26/07/2021 del GIP TRIBUNALE di CUNEO(dato avviso alle parti«,__ udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pira Gianmatteo ricorre avverso la sentenza, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di Cuneo, per i reati di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, detenzione illecita di armi e munizionamenti, sequestro di persona e minaccia aggravata. Deduce mancanza della motivazione. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presigente