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Ordinanza — n. 27766/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27766/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27766/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOP OMAR (CUI 05ZXNIK) nato il 15/03/2004 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Top Omar ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino confermativa di quella del Tribunale della medesima città in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'entità della pena inflitta. Il ricorso è inammissibile. Occorre, in proposito, ricordare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 27766/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Nel caso di specie, la sentenza impugnata, richiamate le modalità non del tutto rudimentali della gestione dello spaccio della sostanza stupefacente, ricorda il minimo (tre mesi) scostamento effettuato dal primo Giudice rispetto al minimo edittale. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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corresponsabilità della vittima difesa d'ufficio falsa dichiarazione della parte scemata imputabilità testimone a carico azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOP OMAR (CUI 05ZXNIK) nato il 15/03/2004 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Top Omar ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino confermativa di quella del Tribunale della medesima città in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'entità della pena inflitta. Il ricorso è inammissibile. Occorre, in proposito, ricordare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356;

Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Nel caso di specie, la sentenza impugnata, richiamate le modalità non del tutto rudimentali della gestione dello spaccio della sostanza stupefacente, ricorda il minimo (tre mesi) scostamento effettuato dal primo Giudice rispetto al minimo edittale. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presly