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Ordinanza — n. 27765/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27765/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27765/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIDI SAMI CUI 0549301 nato il 06/03/1991 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Saldi Sanni ricorre avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Brescia ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e all'art. 337 cod. pen. Deduce manifesta illogicità e carenza della motivazione con particolare riguardo alla verifica delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non ricorribile per cassazione ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., disposizioni entrambe introdotte dall'art. 1 della legge n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 337 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27765/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e all'art. 337 cod. pen. Deduce manifesta illogicità e carenza della motivazione con particolare riguardo alla verifica delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non ricorribile per cassazione ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., disposizioni entrambe introdotte dall'art. 1 della legge n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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false dichiarazioni senza giuramento attendibilità dei testimoni testimonianza della vittima gravi addebiti penali responsabilità scemata diritto di non autoincriminarsi

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Saldi Sanni ricorre avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Brescia ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
309/90 e all'art. 337 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Deduce manifesta illogicità e carenza della motivazione con particolare riguardo alla verifica delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIDI SAMI CUI 0549301 nato il 06/03/1991 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Saldi Sanni ricorre avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Brescia ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e all'art. 337 cod. pen. Deduce manifesta illogicità e carenza della motivazione con particolare riguardo alla verifica delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non ricorribile per cassazione ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., disposizioni entrambe introdotte dall'art. 1 della legge n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere