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Ordinanza — n. 27764/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27764/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27764/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HRAICHI MHAMED nato il 08/01/1983 avverso la sentenza del 17/12/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOL_dato avviso alle par; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Hraichi Mhamed ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Torino per i reati di cui all'art. 337 cod. pen e 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Deduce manifesta illogicità e carenza della motivazione. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27764/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Torino per i reati di cui all'art. 337 cod. pen e 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Deduce manifesta illogicità e carenza della motivazione. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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gravi addebiti penali deposizioni attendibili verdetto di colpevolezza accertamenti medici peritali gravi indizi di reato altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Hraichi Mhamed ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HRAICHI MHAMED nato il 08/01/1983 avverso la sentenza del 17/12/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOL_dato avviso alle par; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Hraichi Mhamed ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Torino per i reati di cui all'art. 337 cod. pen e 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Deduce manifesta illogicità e carenza della motivazione. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente