Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence as inadmissible due to lack of statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Shmilli Marsid against a plea bargain sentence inadmissible. The appellant alleged violations of substantive and procedural criminal law, but the court found these grounds did not fall within the limited exceptions permitted for challenging plea agreements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless based on specific statutory grounds such as the defendant's will, lack of correlation between accusation and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general vices of law or motivation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHMILLI MARSID nato il 08/03/1987 avverso la sentenza del 05/11/2021 del GIP TRIBUNALE di GENOVAdato avviso a e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Shmilli Marsid ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Genova per più reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt.133 cod. pen. e 444 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente