Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal and factual grounds in the complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal and factual grounds required by law. Although the appellant argued the sentence was excessive, the court found the complaint generic and a mere repetition of issues already rejected by lower courts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591 c.p.p.; Art. 111 Cost.; The appeal must specifically cite the legal reasons and factual elements supporting the dissent; generic complaints without this comparison are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBERANOME ALESSANDRO nato a ROMA il 17/02/1993 , avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Liberanome Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma confermativa di quella emessa dal Tribunale di Roma per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce violazione di legge (artt. 27, 111 Cost., 125 cod. proc. pen., 133 cod. pen.) nonché motivazione carente ed illogica in punto di trattamento sanzionatorio, reputato eccessivo. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Bologna, il ricorrente si limita a censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva (p.2), avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Pres