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Ordinanza — n. 27761/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal and factual grounds against second instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27761/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not fall within the closed list of reviewable errors. The appellant challenged the lower court's fact-finding and the application of a non-prosecution cause without providing specific legal arguments or factual elements supporting the dissent. The court ruled that such evaluations of evidence and fact reconstruction are reserved for the trial judge and are unreviewable unless clearly irrational.

Regesto Legislator

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Art. 581, Art. 591 c.p.p.; The appeal must specifically cite the legal reasons and factual elements supporting the objection, and generic complaints lacking a critical comparison with the contested decision are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal closed list censure fact finding review non prosecution cause specific grounds required colpa del patrocinatore verdetto di colpevolezza azione revocatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alle modalità di valutazione della prova dei contestati reati e con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARA PAOLO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 25/05/1989 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Cara Paolo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato l'affermazione della sua penale responsabilità per i reati di cui all'art. 189, commi 1,6 e 7, d. Igs, 285/1992, resa dal Tribunale di Modena. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alle modalità di valutazione della prova dei contestati reati e con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. In data 15/03/2022, è pervenuta memoria difensiva dell'avv. Stefano Murdaca, difensore dell'imputato.

Il ricorso è inammissibile. Esso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in questa sede ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3, in ordine alla responsabilità e 4, in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, della sentenza gravata.

Deve inoltre rilevarsi che, a fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Bologna, il ricorrente si limita a censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Confronto qui del tutto mancante, avendo lil ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ap