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Ordinanza — n. 27760/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against plea bargain sentence for non-punishment grounds not listed in law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27760/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it challenged a plea bargain sentence on grounds not permitted by law. The appellant argued that the court failed to evaluate non-punishment causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that such appeals against plea agreements are strictly limited to specific statutory exceptions, excluding the appellant's claimed error.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 444, c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds, excluding general errors in evaluating non-punishment causes.

Parole chiave

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plea bargain appeal non-punishment causes Criminal Procedure Code inadmissible appeal statutory limitations momento del reato inchiesta per reati di droga commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Barnabà Roberto ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Trani per il reato di cui all'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod.
L. n. 103/2017
art. 444 cod. proc. pen
Barnabà Roberto ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARNABA' ROBERTO nato a MODUGNO il 28/04/1994 avverso la sentenza del 06/10/2021 del TRIBUNALE di TRANI(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Barnabà Roberto ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Trani per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 309/90. Lamenta la mancata valutazione delle cause di non punibilità di cui all'art.129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore resi ren