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Ordinanza — n. 27758/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea bargain sentence for lack of admissible grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27758/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because it challenged a plea bargain sentence on grounds not permitted by law. The appellant argued a lack of reasoning under Article 129, but the court held that appeals against such sentences are limited to specific statutory exceptions like legal qualification errors or penalty illegality. Since the appellant's complaint did not fall within these narrow categories, the appeal was rejected and costs were assigned to him.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds such as errors in legal qualification or penalty illegality, excluding general complaints about reasoning or procedural defects.

Parole chiave

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plea bargain appeal admissibility requirements procedural code limitations legal qualification error penalty illegality inadmissible appeal costs assignment imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Russo Antonio ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Napoli per il reato di cui all'art.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
dal Tribunale di Napoli per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
Art. 129 cod. proc. pen.
Deduce carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza appilicativa di pena.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod.
L. n. 103/2017
art. 444 cod. proc. pen
Russo Antonio ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Deduce carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ANTONIO nato a NAPOLI il 30/12/1989 avverso la sentenza del 01/12/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI Ldato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Russo Antonio ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Napoli per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Deduce carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza appilicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il President