Criminal appeal dismissed as inadmissible because it challenges a sentencing judgment rather than a plea agreement decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Nasto Vincenzo against a preliminary hearing judge's sentencing decision inadmissible. Nasto argued for an incorrect legal qualification of the offenses, but the court noted that under the amended Code of Criminal Procedure, appeals against plea agreement judgments are limited to specific grounds such as the defendant's will or legal error in sentencing. Since the appeal did not fall within these permitted exceptions, it was rejected and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing judgments in plea agreement cases are restricted to specific statutory grounds and do not encompass general challenges to the legal qualification of the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASTO VINCENZO nato a TORRE ANNUNZIATA il 27/11/1999 avverso la sentenza del 18/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORRE ANNUNZIATArdato avviso arTgliaFfi;1 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nasto Vincenzo ricorre avverso la sentenza resa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Gup di Torre Annunziata per due delitti di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, come più compiutamente descritti nei rispettivi capi di imputazione. Lamenta l'erronea qualificazione del fatto. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fati:o e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consi