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Ordinanza — n. 27754/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27754/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27754/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMAJ INDRIT nato il 20/01/1997 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; LP) Memaj Indrit ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la pronuncia del Gip del Tribunale di Padova in punto di pena. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla competenza territoriale. Il ricorso è inammissibile. È invero inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01; nello stesso senso, Sez. 6, sent. n. 41254 del 04/07/2019, Leone Damiano, Pv. 277196 - 01).

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27754/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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indennità per testimone asserzione difendibile indigenza processuale non provata allegazioni insufficientemente motivate testimonianza inattendibile indennizzo del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Memaj Indrit ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la pronuncia del Gip del Tribunale di Padova in punto di pena.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMAJ INDRIT nato il 20/01/1997 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; LP)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Memaj Indrit ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la pronuncia del Gip del Tribunale di Padova in punto di pena. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla competenza territoriale. Il ricorso è inammissibile. È invero inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01; nello stesso senso, Sez. 6, sent. n. 41254 del 04/07/2019, Leone Damiano, Pv. 277196 - 01).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle