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Ordinanza — n. 27753/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds regarding blood draw notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27753/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Vladidario Vladidario inadmissible, citing it as manifestly unfounded and generic. The appellant argued that the blood draw was null because he was not warned of his right to legal counsel, a claim the lower court had already refuted by confirming the warning was given by medical staff. The court rejected the new argument by ruling that such warnings do not require specific formalities and can be provided orally by healthcare personnel to ensure procedural efficiency.

Regesto Legislator

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Art. 114 disp. att. proc. pen.; The notification of the right to legal counsel prior to a blood draw for alcohol testing does not require sacramental formulas and may be provided orally by medical staff, provided the individual is informed that refusal will lead to the statutory testing procedure.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility blood draw notification right to legal counsel driving under influence procedural nullity violazione del principio di celerità violazione delle norme procedurali posizione della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 114 disp. att. proc. pen.
2 e 3), la quale ricorda come risulti dagli atti che l'accertamento in questione fosse stato preceduto dall'avvertimento reso ai sensi dell'art. 114 disp. att. proc. pen., rivolto dai sanitari all'imputato.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 15189 del 18/01/2017, P.M. in proc. Pozzato, Rv. 269606 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARIOLA VLADIDARIO nato a SESTO AL REGHENA il 28/04/1963 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Variola Vladidario ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha confermato la dichiarazione della sua responsabilità, pronunciata dal Tribunale di Pordenone, in relazione al reato di guida in stato di ebrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'orario notturno (10/06/2016). Deduce, con un unico motivo violazione dell'articolo 114 dìsp. cod. proc. pen. e conseguente nullità del prelievo ematico a causa del mancato avvertimento all'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico, riproponendo esso pedissequamente le medesime doglianze già illustrate nell'atto di appello e correttamente confutate dalla Corte di merito (sent.. pp. 2 e 3), la quale ricorda come risulti dagli atti che l'accertamento in questione fosse stato preceduto dall'avvertimento reso ai sensi dell'art. 114 disp. att. proc. pen., rivolto dai sanitari all'imputato. Parimenti priva di fondamento la reiterata doglianza sul fatto che detto avvertimento fosse stato rivolto dai sanitari e non direttamente dalla polizia giudiziaria.

La sentenza impugnata ha esattamente richiamato il fatto che l'avvertimento de quo non necessita di formule sacramentali, di talché esso può essere dato anche dai sanitari preposti all'accertamento (Sez. 4, n. 15189 del 18/01/2017, P.M. in proc. Pozzato, Rv. 269606 - 01, la quale in tema di guida in stato di ebbrezza, ha stabilito che la richiesta al conducente, da parte degli organi di polizia, di sottoporsi al prelievo ematico presso una struttura sanitaria al fine di accertare il tasso alcolernico, non necessita di forme sacramentali, potendo anche essere formulata solo oralmente, in modo da non pregiudicare la continuità e celerità degli accertamenti, purché la formula usata risulti idonea a rendere edotto l'interessato che, in assenza di un suo rifiuto, si procederà all'accertamento in uno dei modi indicati dalla legge).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estenso