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Ordinanza — n. 27752/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27752/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27752/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE LUIGI nato a TARANTO il 14/04/1976 avverso la sentenza del 03/12/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Calabrese Luigi ricorre avverso la sentenza resa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Gip del tribunale di Taranto per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Lamenta vizio di motivazione con riguardo alla qualific:azione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27752/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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apprezzamento arbitrario delle prove censura dell'accertamento dei fatti arbitro esame di cassazione lite in materia di tariffa giudice istruttore

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Calabrese Luigi ricorre avverso la sentenza resa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Gip del tribunale di Taranto per il reato di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE LUIGI nato a TARANTO il 14/04/1976 avverso la sentenza del 03/12/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Calabrese Luigi ricorre avverso la sentenza resa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Gip del tribunale di Taranto per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Lamenta vizio di motivazione con riguardo alla qualific:azione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore Pres.d