Ordinanza — n. 27752/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE LUIGI nato a TARANTO il 14/04/1976 avverso la sentenza del 03/12/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Calabrese Luigi ricorre avverso la sentenza resa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Gip del tribunale di Taranto per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Lamenta vizio di motivazione con riguardo alla qualific:azione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27752/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE LUIGI nato a TARANTO il 14/04/1976 avverso la sentenza del 03/12/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Calabrese Luigi ricorre avverso la sentenza resa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Gip del tribunale di Taranto per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Lamenta vizio di motivazione con riguardo alla qualific:azione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore Pres.d