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Ordinanza — n. 27750/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for driving without license due to inadmissible evidence review arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27750/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because it challenged the trial court's factual findings and evidence evaluation, which are reserved for the court of first instance. The appellant argued for a violation of the Code of Criminal Procedure regarding the reasoning of the lower court's decision. The court rejected this, stating that the second-instance judgment provided sufficient and logical motivation for its conclusions on liability.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. c) c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 116 c.s.t.: Appeals based on the review of factual findings or the evaluation of evidence are inadmissible in cassation when the lower court's decision is supported by congruous and exhaustive reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual findings review evidence evaluation driving without license recidivism penalty accusa penale denuncia mendace responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 581, lett. c) c.p.p.
La violazione dell'art. 581, lett.
Art. 131-bis c.p.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod.
Art. 116 c.s.t.
art. 131-bis cod. pen
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MENDOLA EMANUELE ANTONIO nato a TERMINI IMERESE il 13/04/1995 avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Mendola Emanuele Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Termini Imerese per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e all'art. 116 cod. strada, anche sotto il profilo del travisamento della prova. Il ricorso è inammissibile. Esso è, invero, basato su motivi che non rientrano nell'ambito delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservali alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove, come nel caso di specie, siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza di appello dà atto di una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e, perciò, insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata.

Il ricorso si appalesa altresì generico, giacché l'asserto relativo alla sussistenza di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno. La violazione dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. - il quale richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum - comporta l'inammissibilità del ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il