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Ordinanza — n. 27749/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27749/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27749/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI IULIO MARIO nato a ATESSA il 04/10/1983 avverso la sentenza del 22/07/2021 del TRIBUNALE di VASTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Di Iulio Mario ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Vasto che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Giudice di pace per il reato di cui all'articolo 590 cod. pen., commesso in violazione di norme sulla circolazione stradale. Deduce violazione degli articoli 40 e 43 cod. pen., per avere il Tribunale riconosciuto la responsabilità penale sulla base di un giudizio di graduazione della colpa prettamente civilistico. Il ricorso è inammissibile. Esso è, invero, basato su motivi che non rientrano nell'ambito delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove, come nel caso di specie, siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Regesto Legislator

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articolo 590 cod. pen; Ordinanza — n. 27749/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie, la motivazione della sentenza di appello dà atto di una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e, perciò, insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 4 e 5 della sentenza gravata.

Parole chiave

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dolo eventuale prova del dolo verdetto di colpevolezza dolo determinante responsabilità per colpa gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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articolo 590 cod. pen
Di Iulio Mario ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Vasto che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Giudice di pace per il reato di cui all'articolo 590 cod. pen., commesso in violazione di norme sulla circolazione stradale.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI IULIO MARIO nato a ATESSA il 04/10/1983 avverso la sentenza del 22/07/2021 del TRIBUNALE di VASTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Di Iulio Mario ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Vasto che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Giudice di pace per il reato di cui all'articolo 590 cod. pen., commesso in violazione di norme sulla circolazione stradale. Deduce violazione degli articoli 40 e 43 cod. pen., per avere il Tribunale riconosciuto la responsabilità penale sulla base di un giudizio di graduazione della colpa prettamente civilistico. Il ricorso è inammissibile. Esso è, invero, basato su motivi che non rientrano nell'ambito delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove, come nel caso di specie, siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza di appello dà atto di una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e, perciò, insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 4 e 5 della sentenza gravata.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estenso