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Ordinanza — n. 27748/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility; plea agreement does not interrupt prescription terms for criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27748/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the grounds. The appellant argued that a plea agreement regarding sentencing should have reset the prescription period for the crime, citing the first-instance judgment date as the starting point. The court rejected this, ruling that such agreements cannot be used to alter prescription calculations in ways incompatible with their intended purposes.

Regesto Legislator

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Art. 157 cod. pen.; Art. 531 cod. proc. pen.: A plea agreement on sentencing does not justify a different computation of prescription terms, as it cannot serve purposes incompatible with its statutory objectives.

Parole chiave

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criminal prescription plea agreement sentencing reduction inadmissible appeal manifest unfoundedness osservanza dei termini proroga del periodo di prova revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 531 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
D.Lgs. n. 159/2011, Art. 75
art. 75 d.lgs. n.159/2011
(art. 75 d.lgs. n.159/2011) con obbligo di soggiorno nel proprio comune di residenza -Palagonia-.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. V n. 15547 del 19.3.2008, rv 239489
Sez. V n. 15547 del 19.3.2008, rv 239489.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROPIA LUCA nato a PALAGONIA il 15/07/1978 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; R-17 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 15 settembre 2020 la Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado, affermativa di penale responsabilità, nei confronti di Tropia Luca, riformandola parzialmente quanto al trattamento sanzionatorio. I giudizi di merito hanno avuto ad oggetto la violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione a sorveglianza speciale di p.s. (art. 75 d.lgs. n.159/2011) con obbligo di soggiorno nel proprio comune di residenza -Palagonia-. La pena, a seguito di intervenuto accordo tra le parti in secondo grado, è stata così rideterminata: mesi otto di reclusione, previa esclusione della contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Tropia Luca, deducendo erronea applicazione di legge in relazione agli artt.157 cod. pen. e 531 cod. proc. pen . Il ricorso lamenta la mancata pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, costituendo la data di emissione della sentenza di primo grado, primo atto interruttivo (13 novembre 2013), il dies a quo per il calcolo del termine utile dei sei anni.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero l'intervenuto accordo sulla entità del trattamento sanzionatorio non comporta alcuna necessità di diverso computo dei termini di prescrizione del reato, non essendo consentita l'utilizzazione dell'accordo per finalità incompatibili con gli scopi cui è preordinato (v. Sez. V n. 15547 del 19.3.2008, rv 239489. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di namnnissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi del!' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pres