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Ordinanza — n. 27747/2022 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal by convicted person declared inadmissible due to lack of defense counsel under 2017 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27747/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed personally by Halilovic Romano inadmissible de plano. The appeal and the contested order were both submitted after August 3, 2017, when legislation removed the right of convicted persons to file appeals without counsel. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of five hundred euros.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.; Artt. 571 comma 1 e 613 comma 1 cod. proc. pen.: Appeals filed personally by convicted persons after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible unless signed by registered defense counsel.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility convicted person representation Law 103/2017 reform defense counsel requirement procedural costs and fine domanda d'asilo di rom diritto a un difensore legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017.
Artt. 571 comma 1 e 613 comma 1 cod. proc. pen.
Law n. 103 del 2017
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U. 21.12.2017, Aiello
Sez. U. 21.12.2017, Aiello).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC ROMANO nato a TORINO 11 15/06/1981 avverso l'ordinanza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINO(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato Halilovic Romano. Si tratta di mera dichiarazione, priva di motivi. Sia il provvedimento impugnato (del 6 maggio 2021) che il ricorso (del 13 maggio 2021) sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.;

Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presiden