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Ordinanza — n. 27746/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly seeks factual re-evaluation in execution proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27746/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed for impermissible reasons. The appellant argued a violation of motivation regarding the lack of a unified criminal plan across multiple convictions, but the court found this to be a request for factual re-evaluation. Such requests are strictly prohibited in the execution phase, where the appellate court had already fully examined the facts without finding common intent.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: A cassation appeal filed in execution proceedings to re-evaluate factual indicators of a unified criminal plan is inadmissible as it violates the principle of division of functions between trial and execution courts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility execution proceedings limitations factual re-evaluation prohibition unified criminal plan assessment division of functions principle abbandono del procedimento per truffa licenziamento per furto altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRA3KUNOVIC RUZA nato a MOLFETTA il 11/09/1984 avverso l'ordinanza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 7 luglio 2021 la Corte di appello di Palermo - in sede esecutiva - ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di ventisette distinte decisioni irrevocabili proposta da Trajkunovic Ruza. In motivazione si evidenzia la assenza di una visibile programmazione unitaria delle diverse condotte - condanne per reati contro il patrimonio, rispettivamente furti, anche con violenza alle persone, possesso ingiustificato di arnesi da scasso e false informazioni risalenti ad un arco temporale che va dal 1999 al 2005- poste in essere in quattro regioni diverse, estemporaneamente ed in ragione di una generica scelta di vita delinquenziale.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Trajkunovic Ruza, deducendo vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalul:azione di profili in fatto, non consentita in sede di legittimità Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,esricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammend