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Ordinanza — n. 27743/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest after client was transferred to social service.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27743/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the petitioner had lost standing after being transferred to social service. Although the petitioner argued for revocation of home detention following a new arrest, the transfer rendered the appeal moot. Consequently, the court dismissed the request without ordering costs or sanctions.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the petitioner loses interest in the outcome due to a subsequent factual change, such as a transfer to social service, rendering the decision moot.

Parole chiave

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lack of interest mootness social service transfer cassation inadmissibility standing in appeal procedural dismissal supervision appeal allontanamento in diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3 25.1.2012, n. 8025, Oliviero
Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse, e non ricorrono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria (vedi Cass. Sez. 3 25.1.2012, n. 8025, Oliviero; Cass.
Cass. Sez. 2 17.6.2006, n. 30669, De Mitri
8025, Oliviero; Cass. Sez. 2 17.6.2006, n. 30669, De Mitri).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGEMI GIUSEPPE nato a SALEMI il 11/05/1980 avverso l'ordinanza del 22/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 22 aprile 2021 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha disposto la revoca della misura della detenzione domiciliare nei confronti di Cangemi Giuseppe, in ragione dell'avvenuto arresto in flagranza per il delitto di evasione effettuato il 30 marzo 2021.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Cangemi Giuseppe, deducendo erronea applicazione cli legge e vizio di motivazione in ordine al travisamento del fatto.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Dalle informazioni acquisite tramite il servizio Informatico penitenziario del Ministero della Giustizia, risulta che il ricorrente è stato affidato al servizio sociale in data 17 agosto 2021. Detta circostanza di fatto evidenzia che nell'attualità il ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse, e non ricorrono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria (vedi Cass. Sez. 3 25.1.2012, n. 8025, Oliviero; Cass. Sez. 2 17.6.2006, n. 30669, De Mitri).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente