Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of defense counsel signature under 2017 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Petrollini Alessio inadmissible de plano. The appeal was submitted personally without a signature from a registered defense lawyer, violating the mandatory requirement introduced by Law 103/2017. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a monetary fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 571 comma 1 e 613 comma 1 c.p.p.: A cassation appeal must be signed by a defense lawyer registered in the special roll; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETROLLINI ALESSIO nato a ROMA il 14/09/1984 avverso l'ordinanza del 03/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA Lato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato Petrollini Alessio. Si tratta di mera dichiarazione, priva di motivi. Sia il provvedimento impugnato (del 3 giugno 2021) che il ricorso (del 21 luglio 2021) sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.;
Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presid