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Ordinanza — n. 27741/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27741/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27741/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANIELE NUNZIO nato a CATANIA il 31/10/1960 avverso l'ordinanza del 14/11/2019 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; rui n••••• • IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 14 novembre 2019, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di dichiarazione di estinzione per prescrizione formulata nell'interesse di Daniele Nunzio in relazione alle pene inflitte con sentenze della Pretura di Messina del 13/2/1998, irrevocabile il 28/10/1998, della Pretura di Roma del 13/10/1998, irrevocabile il 22/6/2000, del Tribunale di Catania del 12/4/2000, irrevocabile il 9/2/2001 e del 16/3/2000, irrevocabile il 1/3/2001 e del Tribunale di Roma del 15/10/1999, irrevocabile il 5/3/2001.

Regesto Legislator

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art. 172 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27741/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Daniele Nunzio, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 172 cod. pen.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione criminalità persistente riduzione della pena prescrizione della pena sanzioni penali carcerazione preventiva eccessiva

Disposizioni normative citate

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art. 172 cod. pen
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Daniele Nunzio, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 172 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANIELE NUNZIO nato a CATANIA il 31/10/1960 avverso l'ordinanza del 14/11/2019 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; rui n••••• • IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 14 novembre 2019, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di dichiarazione di estinzione per prescrizione formulata nell'interesse di Daniele Nunzio in relazione alle pene inflitte con sentenze della Pretura di Messina del 13/2/1998, irrevocabile il 28/10/1998, della Pretura di Roma del 13/10/1998, irrevocabile il 22/6/2000, del Tribunale di Catania del 12/4/2000, irrevocabile il 9/2/2001 e del 16/3/2000, irrevocabile il 1/3/2001 e del Tribunale di Roma del 15/10/1999, irrevocabile il 5/3/2001.

Il provvedimento di unificazione delle suddette pene concorrenti è stato emesso dalla Procura di Roma in data 31 agosto 2009, con determinazione della pena residua in quella di anni uno, mesi undici e giorni ventotto di reclusione. In motivazione il Tribunale ha ritenuto che la recidiva specifica infraquinquennale dichiarata in un momento immediatamente precedente al decorso del termine di prescrizione - sentenza della Pretura di Catania del 27/11/1998, irrevocabile il 5/4/1999 - dovesse considerarsi ostativa all'accoglimento della richiesta.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Daniele Nunzio, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 172 cod. pen.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, essendo stata correttamente applicata la normativa vigente da parte del giudice della esecuzione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il