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Ordinanza — n. 27738/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27738/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27738/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADOER ANTONELLA nato a MONTEBELLUNA il 18/05/1967 avverso la sentenza del 27/05/2021 del TRIBUNALE di BELLUNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 27 maggio 2021 il Tribunale di Belluno ha dichiarato Badoer Antonella responsabile del reato di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975 (porto ingiustificato di un taglierino dalla lama di 13 cm, capo b della rubrica) condannandola alla pena di euro 2000 di ammenda; dichiarando, altresì, il non doversi procedere per il reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen. (capo a della rubrica) per mancanza di querela.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27738/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa in data 27 maggio 2021 il Tribunale di Belluno ha dichiarato Badoer Antonella responsabile del reato di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975 (porto ingiustificato di un taglierino dalla lama di 13 cm, capo b della rubrica) condannandola alla pena di euro 2000 di ammenda; dichiarando, altresì, il non doversi procedere per il reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen. (capo a della rubrica) per mancanza di querela.

Parole chiave

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pena accessoria misura di contenzione sanzione penale contravvenzione bagatellare sanzione sproporzionata punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Badoer Antonella, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADOER ANTONELLA nato a MONTEBELLUNA il 18/05/1967 avverso la sentenza del 27/05/2021 del TRIBUNALE di BELLUNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 27 maggio 2021 il Tribunale di Belluno ha dichiarato Badoer Antonella responsabile del reato di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975 (porto ingiustificato di un taglierino dalla lama di 13 cm, capo b della rubrica) condannandola alla pena di euro 2000 di ammenda; dichiarando, altresì, il non doversi procedere per il reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen. (capo a della rubrica) per mancanza di querela.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Badoer Antonella, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod. pen.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposl:o per motivi non consentiti, trattandosi essenzialmente di doglianze in fatto su punti della decisione adeguatamente scrutinati in sede di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.