Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of motivation regarding the mandatory return order's validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the lower court adequately evaluated the legality of the mandatory return order. The appellant argued that the appellate court failed to assess the validity of the administrative document imposing a three-year ban on returning to Catanzaro. The court rejected this claim, ruling that the first-instance judgment sufficiently addressed the issue without needing further motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible when the alleged lack of motivation concerns a point already subject to sufficient evaluation in the decision below.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTAFFA ANGELO nato a CATANZARO il 18/11/1985 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 20 aprile 2021 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, affermativa di penale responsabilità, nei confronti di Cantaffa Angelo. I giudizi di merito hanno avuto ad oggetto la violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione alla misura di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n.159/2011, commessa il 27 maggio 2017. Il ricorrente ha violato le disposizioni - contenute nel foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Catanzaro in data 8 maggio 2015 - con le quali veniva imposto il divieto di fare ritorno nel Comune di Catanzaro per tre anni. La pena è stata così commisurata: giorni venti di arresto, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Cantaffa Angelo, deducendo vizio di motivazione. Il ricorso censura la mancata valutazione, da parte della Corte di merito, della legittimità del foglio di via obbligatorio.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, trattandosi di punto della decisione oggetto di congrua valutazione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pres