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Ordinanza — n. 27736/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness of arguments regarding sentencing and motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27736/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were manifestly unfounded. The appellant argued that his low literacy prevented him from understanding the special surveillance obligations and that the sentencing lacked proper motivation regarding mitigating circumstances. The court rejected these claims, ruling that the lower court had already adequately addressed the substantive issues and that the arguments sought impermissible re-evaluation of the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: The court holds that a cassation appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, particularly when they attempt to obtain re-evaluation of points already congruently treated in the judgment of merit.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifest unfoundedness of grounds special surveillance obligations sentencing motivation review recidivism aggravation procedural costs award literacy defense rejection recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011
(art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011) con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORCHIA CLAUDIO nato a CROTONE il 18/04/1968 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; 0.21 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 20 aprile 2021 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, affermativa di penale responsabilità, nei confronti di Torchia Claudio. I giudizi di merito hanno avuto ad oggetto la violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione a sorveglianza speciale di p.s. (art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011) con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Il ricorrente ha violato le disposizioni con le quali veniva imposto l'obbligo di presentarsi all'Autorità di p.s. tutti i lunedì, venerdì, domenica e gli altri giorni festivi, non essendosi presentato in diversi giorni dell'anno 2015. La pena è stata così commisurata: anni uno e mesi otto di reclusione, operato l'aumento della pena base per la ritenuta recidiva reiterata specifica ed infraq u inq uenna le.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Torchia Claudio, deducendo vizio di motivazione. Il ricorso censura e ribadisce la carenza dell'elemento soggedivo del reato, non essendo stato il ricorrente messo in condizione di comprendere le prescrizioni allo stesso imposte con la misura di prevenzione, anche a causa del suo scarso grado di alfabetizzazione. Si lamenta, in subordine, la mancanza di motivazione anche in ordine alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e del loro bilanciamento con la recidiva cotestata.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro ad ottenere non consentite rivalutazioni su punti della decisione congruamente trattati in sede di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pres