Italian court dismisses personal appeal by defendant as inadmissible due to lack of counsel under 2017 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Stefano Pinna inadmissible de plano because it was submitted personally without a registered defense attorney. The proceedings occurred after the 2017 law abolished the right of defendants to file appeals personally, mandating representation by specialized counsel. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a monetary fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5bis cod.proc.pen.; Artt. 571 comma 1, 613 comma 1 cod.proc.pen.: Appeals filed personally by defendants or convicted persons after the 2017 reform are inadmissible and must be submitted by registered defense attorneys.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINNA STEFANO nato a QUARTU SANT'ELENA il 05/11/1976 avverso il decreto del 30/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI[dato avviso alle parti; ') udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente datinteressato Pinna Stefano. Trattasi di mera dichiarazione di ricorso, priva di motivi. Sia il provvedimento impugnato (del 30 giugno 2021) che il ricorso (del 6 luglio 2021) sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.;
Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il President