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Ordinanza — n. 27733/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against interlocutory order dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds under Art. 586.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27733/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed against an interlocutory order outside the specific exceptions listed in Article 586 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for annulment based on errors in Articles 126 and 175, but the court held that such orders can only be challenged jointly with the final judgment unless specific statutory conditions are met. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 586, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Interlocutory orders are generally inadmissible for separate appeal and must be joined with the final judgment, except in specific statutory cases regarding personal liberty or seizure bonds.

Parole chiave

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interlocutory order appeal inadmissible cassation Code of Criminal Procedure de plano rejection joint appeal requirement impugnabilità della decisione di rinvio esame di cassazione diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 175, comma 1, cod. proc. pen.
Con ordinanza del 3 maggio 2021, il Tribunale di Vibo Valentia rigettava l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 175 comma 1 cod.
Art. 126, cod. proc. pen.
Art. 586, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto avverso ordinanza dibattimentale fuori dalle ipotesi di cui all'art. 586, comma 3, cod. proc. pen. Costituisce, infatti, principio consolidato che l'ordinanza dibattimentale può essere impugnata, a mente dell'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 175 comma 1 cod. proc. pen
Con ordinanza del 3 maggio 2021, il Tribunale di Vibo Valentia rigettava l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 175 comma 1 cod. proc. pen., nell'ambito del proc.
art. 586 cod. proc. pen
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto avverso ordinanza dibattimentale fuori dalle ipotesi di cui all'art. 586, comma 3, cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAVOTA PASQUALE nato a VIBO VALENTIA il 10/01/1974 avverso l'ordinanza del 03/05/2021 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA(dato avviso alle par) udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; À IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 3 maggio 2021, il Tribunale di Vibo Valentia rigettava l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 175 comma 1 cod. proc. pen., nell'ambito del proc. n. 2239/14 RGNR - 1007/2020 RG, nell'interesse di Bonavota Pasquale.

2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, Bonavota Pasquale chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 126 e 175 cod. proc. pen. .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto avverso ordinanza dibattimentale fuori dalle ipotesi di cui all'art. 586, comma 3, cod. proc. pen. Costituisce, infatti, principio consolidato che l'ordinanza dibattimentale può essere impugnata, a mente dell'art. 586 cod. proc. pen., non autonomamente, ma solo unitamente alla sentenza che definisce il relativo grado di giudizio, ad esclusione dei casi tassativamente previsti (in tema di libertà personale o permanenza del vincolo del sequesto). Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pre