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Ordinanza — n. 27731/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness and impermissible factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27731/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Spadafora Rosario inadmissible due to the manifest unfoundedness of his arguments. Spadafora argued that the lower court failed to independently verify his current social danger, merely relying on past convictions and pending charges from 2015. The court rejected this, stating that appeals to the Court of Cassation cannot solicit re-evaluations of facts, which are reserved for the execution phase.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they seek a re-evaluation of facts or evidence, as the court's role is limited to verifying the correct application of law to established facts.

Parole chiave

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inadmissibility appeal manifest unfoundedness social danger assessment misure di prevenzione factual re-evaluation controllo periodico della detenzione vigilanza dell'autorità competente carcerazione preventiva eccessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADAFORA ROSARIO nato a SAN GIOVANNI IN FIORE il 16/07/15187 avverso il decreto del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; T247 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 11 maggio 2021 la Corte di Appello di Catanzaro -sez. misure di prevenzione- ha confermato l'applicazione della misura della sorveglianza speciale per la durata di anni due e mesi sei, con obbligo di soggiorno ed euro 2000 a titolo di cauzione, nei confronti di Spadafora Rosario, disposta con provvedimento del Tribunale di Catanzaro in data 1 aprile 2019. In motivazione si afferma l'attualità della pericolosità sociale del soggetto, inquadrabile nell art. 4 lett.

a) D. Igs. n. 159/2011, dedotta dalle gravi e reiterate condotte criminose compiute dal 2011 al 2014, oggetto di condanna nel procedimento STIGE e di contestazione fino all'attualità, sintomatiche della contiguità del proposto al contesto associativo mafioso sotto l'egida della famiglia silana Farao-Mirandola.

2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Spadafora Rosario, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata verifica della concreta ed attuale pericolosità del ricorrente rispetto al momento della proposta di applicazione della misura. Peraltro si segnala che non vi è stata un'autonoma valutazione critica degli elementi probatori, dato che la motivazione si limita a richiamare quanto stabilito nella sentenza non definitiva di condanna nella vicenda STIGE e ciò che è emerso in denunce e carichi pendenti comunque non più attuali (risalenti al 2015).

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare rivalutazioni in fatto, non consentite in sede di legittimità. L'inquadramento soggettivo risulta operato in stretta aderenza ai materiali cognitivi ed al principio di tassatività, così come va segnalato che l'attuale stato detentivo non è di ostacolo alla applicazione della misura, ferma restando l'obbligatoria rivalutazione della pericolosità all'atto della esecuzione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il