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Ordinanza — n. 27730/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27730/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27730/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOSA MARVIN DISRAULY nato il 20/03/1991 avverso l'ordinanza del 06/07/2021 del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; •••••.. IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 6 luglio 2021 il giudice del Tribunale di Parma - in sede esecutiva - ha accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di due distinte decisioni irrevocabili proposta da Sosa Marvin Disrauly, rideterminando la pena in quella di anni due e giorni dieci di reclusione. In motivazione si evidenzia la omogeneità delle violazioni - condanne per reati contro la fede pubblica risalenti al 2012 e al 2013 - poste in essere col medesimo modus operandi e in un arco temporale circoscritto.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27730/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Il reato posto a base della continuazione - ritenuto correttamente più grave - risultava essere di per sé aggravato dalla recidiva, il che imponeva di tener conto della avvenuta applicazione della circostanza in parola. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale criminalità persistente sanzioni penali inadempimento reiterato revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOSA MARVIN DISRAULY nato il 20/03/1991 avverso l'ordinanza del 06/07/2021 del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; •••••.. IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 6 luglio 2021 il giudice del Tribunale di Parma - in sede esecutiva - ha accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di due distinte decisioni irrevocabili proposta da Sosa Marvin Disrauly, rideterminando la pena in quella di anni due e giorni dieci di reclusione. In motivazione si evidenzia la omogeneità delle violazioni - condanne per reati contro la fede pubblica risalenti al 2012 e al 2013 - poste in essere col medesimo modus operandi e in un arco temporale circoscritto.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Sosa Marvin Disrauly, deducendo erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 99 e 81 cod. pen. Si censura la applicazione della recidiva ai fini della determinazione della pena finale, in quanto a ciò ostava il contestuale riconoscimento del vincolo della continuazione basato sul medesimo precedente penale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Il reato posto a base della continuazione - ritenuto correttamente più grave - risultava essere di per sé aggravato dalla recidiva, il che imponeva di tener conto della avvenuta applicazione della circostanza in parola. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pr