Ordinanza — n. 27728/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONFIGLIO EMANUELE nato a BRONTE il 04/06/1981 avverso l'ordinanza del 08/04/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; P-11 IN FATTO E IN DIIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato Bonfiglio Emanuele. Sia il provvedimento impugnato (dell' 8 aprile 2020) che il ricorso (del 20 aprile 2020) sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 27728/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 c:od. proc. pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONFIGLIO EMANUELE nato a BRONTE il 04/06/1981 avverso l'ordinanza del 08/04/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; P-11 IN FATTO E IN DIIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato Bonfiglio Emanuele. Sia il provvedimento impugnato (dell' 8 aprile 2020) che il ricorso (del 20 aprile 2020) sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.;
Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 c:od. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presiden