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Ordinanza — n. 27727/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the lawyer was not registered in the special Cassation bar.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27727/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's lawyer was not registered in the special bar required for Cassation proceedings. The defendant had previously been sentenced to a fine for a criminal offense and subsequently filed an appeal through an unqualified attorney. The court ruled that the lack of proper registration rendered the filing void under procedural law, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 613, co. 1 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be signed by lawyers registered in the special bar, and failure to comply renders the appeal inadmissible with consequent liability for costs.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility special bar registration requirement unqualified attorney filing procedural costs liability criminal procedure rules facoltà di astenersi dal testimoniare permesso di promuovere un procedimento penale inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 613, co. 1 c.p.p.
Per tale ragione il ricorso va dichiarato inammissibile, posto che, ai sensi del disposto dell'art. 613, co.
Art. 616 c.p.p.
Art. 546, comma 2 cod.proc.pen.
art. 651 cod. pen
Con sentenza emessa il 19 ottobre 2020 il Tribunale di Venezia - in composizione monocratica - condannava Grosselle Andrea alla pena di euro 200 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 651 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROSSELLE ANDREA nato a VENEZIA il 02/10/1990 avverso la sentenza del 19/10/2020 del TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; z IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 19 ottobre 2020 il Tribunale di Venezia - in composizione monocratica - condannava Grosselle Andrea alla pena di euro 200 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 651 cod. pen. .

2. Avverso detta sentenza ha proposto appello l'imputato, poi convertito in ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Colangelo Maurizio, del Foro di Venezia, che, tuttavia, non risulta iscritto nell'albo dei difensori abilitati a patrocinare innanzi alla Corte di Cassazione. Per tale ragione il ricorso va dichiarato inammissibile, posto che, ai sensi del disposto dell'art. 613, co. 1, c.p.p., nel giudizio di cassazione "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione". Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Enrico Giuseppe Sandrini Il presente provvedimento è sottoscritto ai sensi dell'art.546 , comma 2, cod.proc.pen., in considerazione dell'impedimento del presidente del collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del collegio. Il Consigliere