Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27726/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27726/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27726/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCARO VINCENZO nato a CATANIA il 16/03/1971 avverso l'ordinanza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; -4- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 14 luglio 2021 la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio dell'indulto precedentemente riconosciuto a Zuccaro Vincenzo. La revoca era motivata con l'osservazione che costui, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 241 del 2006 di concessione dell'indulto, aveva commesso un delitto non colposo - ex artt. 416-bis cod. pen., commesso a far data dal 2011 - per il quale aveva riportato la condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 416-bis cod. pen; Ordinanza — n. 27726/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza emessa in data 14 luglio 2021 la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio dell'indulto precedentemente riconosciuto a Zuccaro Vincenzo. La revoca era motivata con l'osservazione che costui, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 241 del 2006 di concessione dell'indulto, aveva commesso un delitto non colposo - ex artt. 416-bis cod. pen., commesso a far data dal 2011 - per il quale aveva riportato la condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione.

Parole chiave

Generato dall'IA
ritardo ingiustificato dell'azione penale risarcimento per errore giudiziario recidiva nell'infrazione responsabilità scemata revisione della sentenza penale vizio di procedura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 416-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCARO VINCENZO nato a CATANIA il 16/03/1971 avverso l'ordinanza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; -4- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 14 luglio 2021 la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio dell'indulto precedentemente riconosciuto a Zuccaro Vincenzo. La revoca era motivata con l'osservazione che costui, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 241 del 2006 di concessione dell'indulto, aveva commesso un delitto non colposo - ex artt. 416-bis cod. pen., commesso a far data dal 2011 - per il quale aveva riportato la condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Zuccaro Vincenzo , deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione al difetto di certezza, in punto di fatto, nell'individuazione del tempus commissi delicti 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, trattandosi di punto della decisione adeguatamente scutinato in sede di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 c:od. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Preside