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Ordinanza — n. 27724/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal grounds, treating it as a factual complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27724/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Nikolli Armir inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Armir challenged a Forlì judge's conviction for a fine under the Immigration Act, arguing the penalty was insufficient. The court rejected the appeal because it raised factual grievances rather than legal errors, which are not permissible in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a judgment imposing only a pecuniary penalty is inadmissible if it raises factual complaints rather than legal grounds for cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual grievances vs legal grounds pecuniary penalty only immigration law criminal liability court costs and fines entrata illegale domanda d'asilo di cittadino nigeriano allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Galeotti Walter; appello - poi trasmesso alla Corte di cassazione in quanto il provvedimento di primo grado aveva inflitto la sola pena pecuniaria e, come tale, era inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. .
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 10 bis Decreto legislativo n. 286 del 1998
Con sentenza emessa in data 11 febbraio 2021, il Giudice di Pace di Forlí dichiarava Nikolli Armir responsabile del reato di cui all'art. 10 bis Decreto legislativo n. 286 del 1998 e lo condannava alla pena di euro 5.000 di ammenda.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLLI ARMIR nato il 20/10/1971 avverso la sentenza del 11/02/2021 del GIUDICE DI PACE di FORL1' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 11 febbraio 2021, il Giudice di Pace di Forlí dichiarava Nikolli Armir responsabile del reato di cui all'art. 10 bis Decreto legislativo n. 286 del 1998 e lo condannava alla pena di euro 5.000 di ammenda.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lo stesso Nikolli, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Galeotti Walter; appello - poi trasmesso alla Corte di cassazione in quanto il provvedimento di primo grado aveva inflitto la sola pena pecuniaria e, come tale, era inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, trattandosi di doglianze in fatto. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il President