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Ordinanza — n. 27723/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-allowed grounds regarding social danger prognosis and alternative measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27723/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Dario Abbruzzese inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law. Abbruzzese challenged the lower court's rejection of alternative measures, arguing the prognosis relied on outdated data and ignored his recent positive personality evolution. The court ruled that the lower court's decision was based on a coherent social danger assessment, rendering the cited criticisms insufficient to disarticulate the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 606, 607, 608 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a surveillance court order denying alternative measures is inadmissible if the grounds cited do not fall within the specific categories of admissible censure permitted by law.

Parole chiave

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surveillance court appeal inadmissible grounds social danger prognosis alternative measures procedural admissibility prognosi di pericolosità allontanamento malgrado rischio di persecuzione pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE DARIO nato a VICO EQUENSE il 15/10/1984 avverso l'ordinanza del 19/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; P-rf IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 19 maggio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale nonché quella di detenzione domiciliare introdotta da Abbruzzese Dario. In motivazione si evidenzia il negativo percorso extramurario osservato a seguito della espiazione della pena per altri precedenti penali, l'inclinazione a perpetrare condotte pericolose per la vita altrui e le recenti due segnalazioni per lesioni personali e per omicidio doloso (tra gli anni 2018 e 2020).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Abbruzzese Dario, deducendo due motivi di censura Al primo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione al giudizio prognostico, basatosi solamente su relazioni e dati non coevi all'istanza presentata; peraltro non tenendo conto della successiva evoluzione positiva della personalità del ricorrente. Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alla presunta inidoneità delle altre misure alternative alla detenzione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Il diniego espresso nella decisione impugnata - di accesso alle misure alternative - è essenzialmente fondato sulla prognosi di pericolosità sociale, coerentemente argomentata. A fronte di tale dato, i profili di critica non hanno alcuna reale portata di disarticolazione della decisione e introducono non decisive censure in fatto. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pre