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Ordinanza — n. 27721/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was filed personally by the convicted person after the 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27721/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the convicted appellant after the 2017 legislative reform. The appellant, Mantovanelli Mario, attempted to bypass the mandatory requirement for a special defense lawyer by submitting the petition himself. The court ruled that since the appeal occurred post-implementation of the new law, personal filing renders it void, resulting in dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 613 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the convicted person after the 2017 reform are inadmissible and subject to a monetary fine.

Parole chiave

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personal appeal filing post-2017 reform special defense lawyer inadmissible de plano convicted person rights requisito della firma autografa difesa obbligatoria rispetto dei requisiti formali

Disposizioni normative citate

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Art. 571 comma 1 cod. proc. pen.
Art. 613 comma 1 cod. proc. pen.
Art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017.
Art. 616 cod. proc. pen.
Law n. 103 del 2017
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U. 21.12.2017, Aiello
Sez. U. 21.12.2017, Aiello).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANTOVANELLI MARIO nato a NOGARA il 19/04/1956 avverso l'ordinanza del 22/09/2020 del TRIBUNALE di ANCONA(dato avviso alle parti,:-) udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato Mantovanelli Mario. Sia il provvedimento impugnato (del 22 settembre 2020) che il ricorso (del 12 ottobre 2020) sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (arti:. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.;

Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il President