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Ordinanza — n. 27720/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27720/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27720/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALIFA ABDOU NADER ABDELHAMID ELSAYED nato il 14/04/1999 avverso l'ordinanza del 04/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 4 maggio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato l'opposizione proposta da Khalifa Abdou Nader Abdelhamid Elsayed avverso l'espulsione disposta, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, con decreto del Magistrato di sorveglianza di Mantova in data 20 gennaio 2021.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27720/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 4 maggio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato l'opposizione proposta da Khalifa Abdou Nader Abdelhamid Elsayed avverso l'espulsione disposta, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, con decreto del Magistrato di sorveglianza di Mantova in data 20 gennaio 2021.

Parole chiave

Generato dall'IA
allontanamento malgrado rischio di persecuzione rimpatrio in sicurezza rischio di soggiorno illegale motivo d'espulsione valutazione del rischio di fuga abbandono di persone

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALIFA ABDOU NADER ABDELHAMID ELSAYED nato il 14/04/1999 avverso l'ordinanza del 04/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 4 maggio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato l'opposizione proposta da Khalifa Abdou Nader Abdelhamid Elsayed avverso l'espulsione disposta, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, con decreto del Magistrato di sorveglianza di Mantova in data 20 gennaio 2021.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Khalifa Abdou Nader Abdelhamid Elsayed, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in quanto i motivi dedotti in precedenza - relativi ad aspetti rilevanti sotto il profilo umano - non erano da considerarsi tardivi. Andavano valutati anche in considerazione delle modifiche apportate all'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 dal d.l. n. 130 del 2020 che impongono di tener conto, tra gli altri, anche dei pericoli di sicurezza in cui si incorrerebbe in caso di rientro nel Paese d'origine.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti. Ed invero, viene riproposto un tema già scrutinato in modo adeguato dal Tribunale, né vengono evidenziati elementi tesi a sostenere la reale esistenza del paventato pericolo. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presid