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Ordinanza — n. 27719/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as it constitutes an inadmissible request for factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27719/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Del Mastro's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Del Mastro argued that the lower court erred in fact by failing to prove exclusive possession of seized items and by misqualifying the explosives as non-lethal. The court rejected these claims because they sought a re-evaluation of facts already thoroughly established during the trial.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: An appeal challenging a judgment on grounds of factual error is inadmissible if the facts were already fully and sufficiently reconstructed during the trial proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited exclusive possession proof explosives technical qualification court costs and fine esplosivi e articoli pirotecnici porto abusivo di armi abuso di materiali

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 648 cod. pen
895 del 1967 (capo D) - art. 648 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL MASTRO GIUSEPPE nato a SAN SEVERO il 23/04/1977 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 1 dicembre 2020 la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di Del Mastro Giuseppe alla pena, ridotta per il rito abbreviato, di anni due mesi cinque di reclusione e 700,00 euro di multa per i seguenti reati, unificati sotto il vincolo della continuazione: - artt. 1, 2 e 4, legge n. 895 del 1967 (capo A); - art. 23, terzo comma, legge n. 110 del 1975 (capo B); - art. 2 e 4, legge n. 895 del 1967 (capo D) - art. 648 cod. pen. (capo E), commessi in Lesina fino al 18 luglio 2012 e - art. 624 e 61 n. 11 cod. pen. (capo F), commesso in Apricena, in data antecedente al 18 luglio 2012.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Del Mastro Giuseppe, deducendo tre motivi di censura. Al primo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione al travisamento del compendio probatorio. Non sarebbe stata raggiunta la prova del possesso esclusivo in capo al ricorrente dei beni (materiale detonante ed altro) rinvenuti e sequestrati nel garage - di cui si faceva uso promiscuo - di R-41 proprietà dei genitori del ricorrente. Al secondo motivo si deduce erronea qualificazione giuridica del reato contestato al capo D), in quanto non vi sarebbe stata una prova tecnica in ordine alla micidialità degli ordigni rinvenuti. Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in relazione alla mancata corrispondenza tra l'imputazione e la sentenza - per ciò che riguarda il delitto contestato al capo E), in tesi mai provato, con correlata violazione dell'art.192 cod. proc. pen.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi - tutti - non consentiti, trattandosi di profili di critica versati in fatto, su punti oggetto di ampia e congrua ricostruzione in sede di merito. La critica, pertanto, si risolve in una non consentita domanda di rivalutazione di aspetti in fatto. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzipne pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estens