Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness regarding execution of preventive measure title.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Ficicchia inadmissible due to the manifest unfoundedness of his arguments. Ficicchia challenged a first-instance conviction for violating special surveillance regulations, claiming the court failed to assess the executability of a preventive measure title from 2013. The court rejected this claim because Ficicchia had been known to be untraceable for a long time after his release, demonstrating clear awareness of the violated prescriptions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, particularly when the appellant's conduct clearly demonstrates awareness of the violation of legal prescriptions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICICCHIA ALESSANDRO nato a NISCEMI il 09/03/1977 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 15 dicembre 2020 la Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado, affermativa di penale responsabilità, nei confronti di Ficicchia Alessandro. I giudizi di merito hanno avuto ad oggetto la violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione a sorveglianza speciale di p.s. (art. 75 comma 2 d.lgs. n.159/2011) con obbligo di soggiorno nel comune di Niscemi, come da decreto del 1 febbraio 2012. Il ricorrente veniva infatti arrestato in flagranza nel comune di Catania il 16 gennaio 2020, dopo essersi reso irreperibile dal :13 dicembre 2016. La pena è stata commisurata in anni uno e mesi quattro di reclusione, operato l'aumento per la contestata recidiva e la diminuzione per il rito prescelto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Ficicchia Alessandro, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato accertamento dell'esecutività del titolo -decreto di sottoposizione a misura di prevenzione notificato il 23 febbraio 2013 - a far data dal 17 maggio 2016, giorno di scarcerazione del ricorrente.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, è decisivo che Ficicchia pochi mesi dopo la nuova sottoposizione (posteriore a detenzione di breve durata, tale da non richiedere rivalutazione ex officio della pericolosità) si sia reso per lungo tempo irreperibile, ben consapevole della inosservanza delle prescrizioni imposte. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pre