Cassation appeal dismissed as inadmissible because declaratory order of jurisdiction is not appealable but contestable via conflict procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the challenged order was a declaratory ruling on jurisdiction, which is not appealable under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for the application of penal law and procedural nullity, but the court held that such orders can only be contested through a conflict of jurisdiction procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A declaratory order of jurisdiction is not subject to cassation appeal but must be contested via a conflict of jurisdiction procedure.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da BALDANZA Benedetto, nato il 04/03/1949 avverso l'ordinanza del Tribunale di PATTI del 24/06/2021: ato avviso alle parti;«7 udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 24 giugno 2021 il Tribunale di Patti, quale giudice dell'esecuzione, dichiarava la propria incompetenza, sull'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di Baldanza Benedetto, ordinando, ex art. 665 cod. proc. pen., la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Messina ritenuta competente.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione — nelle forme di legge — Baldanza Benedetto, denunciando erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.
3. Il ricorso, trattato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., è inammissibile perché rivolto avverso un provvedimento non impugnabile ex art. 591, comma 1, lett b), cod. proc. pen., quale la declinatora di competenza, contestabile soltanto mediante proposizione di conflitto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inamnnissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Preside