Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of permitted grounds and request for factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Sangermano Maurizio inadmissible because it was filed for reasons not permitted by law. The applicant challenged a lower court's refusal to recognize continuity of conduct, arguing for a unified criminal plan rather than generic delinquency. The court ruled that the execution judge had already fully examined the facts and that the appeal merely requested a re-evaluation, which is not allowed in the jurisdictional phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, 610, 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on grounds not permitted by law, such as a request for the re-evaluation of facts already examined by the execution judge.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANGERMANO MAURIZIO nato a ROMA il 02/11/1957 avverso l'ordinanza del 03/06/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; P-41-1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 3 giugno 2021 il Tribunale di Roma - in sede esecutiva - ha respinto la richiesta di riconoscimento della cont.nuazione tra i fatti oggetto di quarantacinque distinte decisioni irrevocabili proposta da Sangermano Maurizio. In motivazione si evidenzia la assenza di una visibile programmazione unitaria delle diverse condotte - condanne per reati di ricettazione, furto, truffa, appropriazione indebita, violazione dell'art. 12 legge 197 del 1991 e falsificazione di documenti di identità risalenti ad un arco temporale che va dal 1989 al 2007- poste in essere in ragione di una generica scelta di vita delinquenziale.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Sangermano Maurizio, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale e processuale.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pre