Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27712/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness of nullity claims regarding sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27712/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Loglisci Michele and Mangione Vincenzo inadmissible. The appellants argued the lower court's sentencing decision suffered from a defect in reasoning, but the court found the appellate court's motivation was consistent with the trial record. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367, 368, 369 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the alleged defect in reasoning is merely a repetition of issues already thoroughly examined and found free of legal flaws by the appellate court.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility manifest unfoundedness defect in reasoning sentencing motivation appellate court review tentato omicidio aggravato omicidio passionale assassinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOGLISCI MICHELE nato a GRAVINA DI PUGLIA il 27/11/1975 MANGIONE VINCENZO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 06/12/1983 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; 2-17 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 17 marzo 2021 la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Bari (del 6 febbraio 2020) che condannava Loglisci Michele e Mangione Vincenzo, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena, rispettivamente di anni sette e mesi quattro e di anni nove e mesi 4 di reclusione per il reato (commesso Gravina in Puglia l' 8 gennaio 2018) di tentato omicidio di Mangione Nicola (e degli altri reati, posti in continuazione, ex art. 2,4 e 7 legge 895/1967 e 416 bis 1 cod. pen.), preso atto della rinuncia degli imputati a tutti i motivi di appello ad esclusione di quello relativo alla misura della pena, riduceva la pena inflitta ad anni quattro e mesi otto - per il Loglisci - ed anni cinque e mesi otto di reclusione - per il Mangione - .

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Loglisci Michele e Mangione Vincenzo, deducendo, con due distinti atti i cui motivi sono sovrapponibili, nullità della sentenza per vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, la motivazione espressa dalla Corte di Appello sui motivi non rinunziati è congrua ed aderente alle risultanze processuali, sicchè la critica si risolve in una mera riproposizione di temi accuratamente vagliati in modo immune da vizi in diritto. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione iiella causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pre