Cassation appeal dismissed for inadmissibility as factual re-evaluation is not permitted in Italian criminal procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal by Bruni Francesco inadmissible because it sought a re-evaluation of factual elements regarding the applicant's financial resources. The lower court correctly applied the law by rejecting the plea of particular leniency based on the applicant's known obligations and lack of specific mitigating precedents. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of facts for that of the lower court, rendering appeals based on such grounds inadmissible.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNI PASQUALE nato a COSENZA il 13/04/1979 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; / IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 9 febbraio 2021 la C:orte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011 nei confronti di Bruni Pasquale per avere egli contravvenuto agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, non effettuando il versamento della somma imposta a titolo di cauzione nel termine di legge. In motivazione si evidenzia la sussistenza dell'elemento soggettivo dovuta alla conoscenza delle prescrizioni imposte dal momento della notifica a mani proprie del decreto di sottoposizione e la carenza di documentazione idonea a dimostrare la sussistenza della assoluta mancanza di risorse finanziarie atta a giustificare l'omesso versamento della cauzione di euro 500„00.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Bruni Francesco, deducendo erronea applicazione della legge regolatrice in relazione agli artt. 131 bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione. Si ribadisce l'erroneità dell'aver considerato, per il giudizio in ordine all'abitualità della condotta, altri precedenti penali e non l'assenza di precedenti specifici e, quindi, si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, tenuto altresì conto delle condizioni economiche disagiate del Bruni.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti. Il diniego della applicazione della particolare causa di non punibilità è immune da vizi in diritto e risulta argomentato in modo coerente ai presupposti di legge, sicchè la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione di elementi fattuali, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga mento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il