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Ordinanza — n. 27710/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against appellate settlement sentence dismissed for inadmissible grounds regarding penalty determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27710/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed for impermissible grounds. The appellant challenged a settlement sentence reducing his prison term, arguing defects in the court's reasoning. The court ruled that complaints about the penalty's calculation are inadmissible in settlement cases unless they prove the sanction was illegal or outside statutory limits.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 61.6 c.p.p.: In appeals based on settlement agreements, cassation appeals are inadmissible if they concern waived grounds, the lack of evaluation of acquittal conditions, or defects in the penalty determination that do not demonstrate the illegality of the imposed sanction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility criminal settlement agreement penalty determination defects appellate court settlement procedural grounds waiver motivi di cassazione sanzioni penali revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 599 c.p.p.
Con sentenza emessa in data 4 marzo 2021 la Corte di Appello di Catanzaro, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ai sensi dell' art. 599 cod.
Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza emessa in data 4 marzo 2021 la Corte di Appello di Catanzaro, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ai sensi dell' art. 599 cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 61.6 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 61.6 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
61.6 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 599 cod. proc. pen
Con sentenza emessa in data 4 marzo 2021 la Corte di Appello di Catanzaro, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ai sensi dell' art. 599 cod. proc. pen., ha ridotto a mesi cinque di reclusione la pena inflitta in primo grado all'imputato Trinni Mario, ritenuto colpevole del reato di cui all'art.
art. 337 cod. pen
pen., ha ridotto a mesi cinque di reclusione la pena inflitta in primo grado all'imputato Trinni Mario, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 337 cod. pen., ravvisata la continuazione ed esclusa la recidiva contestata.
art. 599-bis cod. proc. pen
Va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRINNI MARIO nato a COSENZA il 10/04/1971 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 4 marzo 2021 la Corte di Appello di Catanzaro, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ai sensi dell' art. 599 cod. proc. pen., ha ridotto a mesi cinque di reclusione la pena inflitta in primo grado all'imputato Trinni Mario, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 337 cod. pen., ravvisata la continuazione ed esclusa la recidiva contestata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge -Trinni Mario, deducendo vizio di motivazione .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motrivi non consentiti. Va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 61.6 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presi