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Ordinanza — n. 27708/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as appeal; revocation of preventive measures requires appellate court review under 1956 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27708/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a preventive measure revocation order, classifying it as an appeal rather than a cassation case. The lower court had rejected the request to revoke special surveillance based on the applicant's continued dangerousness and lack of employment. Consequently, the case was remitted to the Court of Appeal of Naples for a full review.

Regesto Legislator

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Art. 7 of Law No. 1423 of 1956; Art. 14 of D.Lgs. 159/2011: A request for revocation of preventive measures under the 1956 law must be treated as an appeal, requiring transmission to the Court of Appeal for examination.

Parole chiave

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preventive measures revocation special surveillance obligation cassation appeal qualification appellate procedure requirement mafia association sentencing pericolo di reiterazione allontanamento malgrado rischio di persecuzione sospensione dell'ordine espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 7 of Law No. 1423 of 1956
Art. 14 of D.Lgs. 159/2011
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Esposito Antonio, deducendo erronea applicazione di legge in relazione all'art. 14 D.Igs.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANTONIO nato a SESSA AURUNCA il 18/02/1960 avverso il decreto del 26/05/2021 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 26 maggio 2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione misure di prevenzione, ha respinto l'istanza di revoca (art.7 I. n.1423 del 1956) della misura di prevenzione della sorvegl anza speciale con obbligo di soggiorno per anni quattro applicata ad Esposito Antonio ( con il decreto emesso dal medesimo Tribunale in data 18 dicembre 2007 ) . In motivazione si evidenzia l'attualità della pericolosità qualificata dell'istante, già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, anche in ragione del mancato venir meno dei legami con il vecchio sodalizio e dalla assenza di occupazione lavorativa.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Esposito Antonio, deducendo erronea applicazione di legge in relazione all'art. 14 D.Igs. 159/2011 e vizio di motivazione„ 3. Il ricorso per cassazione va qualificato come ricorso in appello, trattandosi di procedura di revoca disciplinata dall'art.7 della legge n.1423 del 1956, applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come ricorso in appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente